Un reclamo dello scorso 26 maggio della società Parma, analizzato dalla Procura Federale d’Appello, ha portato ad un parziale accoglimento delle richieste del club crociato che si rivaleva sul Genoa per quanto concerne il prestito, interrotto con un anno di anticipo, con Hernani.  Da quanto si apprende dai documenti, per il calciatore brasiliano il riscatto era fissato a 3.900.190 euro con ulteriori corrispettivi premiali – collegati a specifici risultati sportivi del Genoa and Cricket FC Spa o dello stesso calciatore Azevedo Junior Hernani è un 10% sulla futura rivendita. 

Questa presenza non non vi è mai stata, perché il prestito è stato interrotto prima col ritorno di Hernani al Parma e il seguente prestito alla Reggina. Ed è quello che il Parma contesta in prima battuta con un ricorso proposto in data 21 marzo 2023. Infatti la società Parma Calcio 1913 Srl adiva il Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche per ottenere la condanna della società Genoa and Cricket FC Spa al risarcimento dei danni subiti a causi della condotta (in tesi) illecita tenuta da tale ultima società in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore Azevedo Junior Hernani“.  

Un lungo dispositivo spiega i passaggi del procedimento coi relativi punti di vista delle due società. Si legge che “il contratto di trasferimento prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato, nella stagione 2022-2023, una gara in campionato di Serie A o Serie B con il Genoa and Cricket FC Spa, tale ultima società sarebbe stata obbligata a tesserare a titoli definitivo il l contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Azevedo Junior Hernani rientrava nella disciplina di cui all’art. 3 comma 3bis, Noif, prevedendo una condizione sportiva definita (la partecipazione ad una gara di campionato nella stagione 2022/2023), in ragione della quale trasformarsi da cessione temporanea a definitiva. Tuttavia, il contratto di lavoro tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa stipulato in ragione del “prestito”, e conseguentemente anche il vincolo di tesseramento con la società cessionaria, venivano risolti in data 25 agosto 2022 a seguito di una pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. Il Collegio Arbitrale, più in particolare, in accoglimento del ricorso promosso dal calciatore, dichiarava per l’appunto risolto i rapporto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa per inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa; era invero accaduto che all’inizio della stagione 2022-2023, quella in effetti rilevante ai fini della eventual verificazione della condizione dedotta in contratto con il Parma Calcio 1913 Srl, la società Genoa and Cricket FC Spa aveva escluso il calciatore dal partecipare – almeno per il periodo dal 18 luglio 2022 e sino al 28 luglio 2022 – agli allenamenti di primi squadra, addirittura non facendolo partecipare al ritiro precampionato; di qui, allora, il Collegio Arbitrale riteneva violato disposto dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale”. 

Venuto meno il rapporto contrattuale tra Hernani e il Genoa, il calciatore “era tornato ad essere tesserato dal Parma Calcio 1913 Srl prima dell scadenza stessa della cessione temporanea biennale pattuita tra il Parma Calcio 1913 Srl e il Genoa and Cricket FC Spa (ch avrebbe dovuto terminare a valle della stagione 2022-2023); e soprattutto, il Parma Calcio 1913 Srl deduceva che, in realtà, Ia condizione dedotta nel contratto di cessione temporanea – che, ove verificatasi, avrebbe prodotto la trasformazione della cessioni da temporanea in definitiva – era stata resa impossibile dal comportamento del Genoa and Cricket FC Spa; in conclusione, il Parma Calcio 1913 Srl riteneva che il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa violasse il disposti dell’art. 1358 c.c. con diritto per la ricorrente di ottenere il risarcimento del danno subito.

Resisteva il Genoa and Cricket FC Spa eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo comunque il rigetto del ricorso avversario. Nel merito, opponeva innanzitutto il Genoa and Cricket FC Spa che non poteva rinvenirsi nel proprio comportamento alcun requisito di malafede e che, pertanto, la mancata verificazione della condizione ritenuta violata dal Parma Calcio 1913 Srl no potesse esserle ascritta in termini di inadempimento al contratto di cessione temporanea concluso proprio con il Parma Calcio 1913 Srl. Opponeva, inoltre, il Genoa and Cricket FC Spa che il contratto di cessione temporanea non dovesse ritenersi sottoposto ad alcun condizione giacché da subito perfettamente efficace e da subito eseguito (dunque senza alcuna sospensione dei relativi effetti) che pertanto il richiamo all’art. 1358 c.c. non doveva trovare in ogni caso ingresso nella valutazione della fattispecie concreta.

Ancora, il Genoa and Cricket FC Spa negava qualunque nesso di causalità tra il loro arbitrale reso tra il calciatore Azevedo Junio Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa, da un lato, e gli asseriti danni subiti dal Parma Calcio 1913 Srl, dall’altro lato. Secondo iI resistente Genoa and Cricket FC Spa, in particolare, il fatto stesso che il calciatore Azevedo Junior Hernani avesse chiesto Ia risoluzione del rapporto di lavoro in luogo della reintegra in prima squadra (come avvenuto per altri calciatori della rosa di quella stagione) aveva interrotto qualunque rapporto di causalità tra il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa e la verificazione mancata verificazione della condizione dedotta in giudizio dal Parma Calcio 1913 Srl. Infine, la resistente Genoa and Cricket FC Spa opponeva l’inesistenza di un qualunque danno effettivo e risarcibile.

Il Tribunale, va detto, affermava anzitutto la propria competenza a decidere in virtù del disposto del comma dell’art. 90 CGS rubricato “Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale. Nel merito, poi, il Tribunale motivava la propria decisione essenzialmente in virtù del seguente percorso logico e delle seguenti rationes decidendi.

Il Tribunale, in particolare, avendo premesso che “dall’esame degli atti risulta indubbio che il contratto di prestazione sportiva n. 0000193460/19 sottoscritto inter partes – nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC – in data 16 luglio 2019, costituisca un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato sottolineava come il contratto tra le società Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa avesse avuto “perfetta esecuzione poiché, nella prima stagione calcistica 2021-2022, il calciatore ha regolarmente svolto la propria attività, allenandosi con la prima squadra e partecipando a diverse gare di campionato“.

Il dispositivo prosegue e si evince che in un primo ricorso era stato rigettato dal Tribunale perché “non si era verificata è la condizione che avrebbe obbligato la resistente a tesserare a titolo definitivo il calciatore. La previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere – solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta. Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto – che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo – e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico. In altre parole, il contratto di cessione temporanea non era in sé sottoposto ad alcuna condizione. Ciò che era sottoposto a condizione era la relativa trasformazione in cessione definitiva. Ma una simile condizione (secondo la prima ed essenziale ratio decidendi del Tribunale) doveva intendersi equiparabile ad una sorta di opzione, per effetto della quale la società Genoa and Cricket FC Spa, “in virtù. sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria” poteva decidere ” se far perfezionare o meno tale condizione. Trattandosi, dunque, di una scelta nella disponibilità del Genoa and Cricket FC Spa, non poteva ammettersi alcuna rilevanza dell’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si trattava), in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volonta che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico” (seconda e connessa ratio decidendi del Tribunale). Che il Genoa and Cricket FC Spa decidesse o meno di far verificare la condizione apparteneva, appunto, alla sfera giuridica della medesima società. E, rispetto alle decisioni del Genoa and Cricket FC Spa, la ricorrente Parma Calcio 1913 Srl non disponeva di rimedi corrispettivi o sanzionatori“. Lo stesso dispositivo, peraltro, sottolinea come non si ravvisi nel rapporto tra le due società alcuna malafede, né da parte del Genoa né da parte del Parma, “atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra del Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra. Concludendo, il comportamento addebitato al Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale“.

Giusto per dare la corretta contestualizzazione alla vicenda, il documento prosegue spiegando che “la ricorrente non ha contestato il ripristino del rapporto di tesseramento (cioè la cessazione anticipata della cessione temporanea) ed ha, invece, prestato acquiescenza alla situazione di fatto, cosi accettando di rientrare nella disponibilità del tesserato che ha proceduto, immediatamente, a trasferire alla Reggina 1914 Srl, senza, tra l’altro, erogare alcuna retribuzione od incentivo al calciatore per la stagione sportiva 2022-2023. Cosi facendo la società Parma Calcio 1913 Srl ha, comunque, interrotto il nesso causale tra la condotta della resistente e l’ipotetico danno paventato. In ultimo, il Tribunale (quinta ratio decidend), riteneva che ” quantificazione del presunto danno da parte della ricorrente, si appalesa del tutto ingiustiticata, posto che la stessa è rientrata, immediatamente, nella disponibilità del calciatore che, pertanto, ben poteva essere ceduto ad altra societa sportiva a fronte di un corrispettivo, in via ipotetica, anche superiore a quello pattuito con la resistente“.

Il 26 maggio, però, è arrivato un nuovo reclamo, questa volta parzialmente accolto dalla Corte Federale d’Appello che, “in riforma della decisione impugnata, condanna la società Genoa and Cricket FC Spa a corrispondere in favore del Parma Calcio 1913 S.r.l. l’importo omnicomprensivo di € 700.000,00. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio“. Fermarsi qui sarebbe superficiale. Bisogna andare a vedere come si compone tale cifra sulla base di un calcolo ad hoc.

L’assenza di un calcolo matematico certo del danno non può, però, condurre ad un puro rigetto della domanda risarcitoria – recita il dispositivo nelle motivazioni della nuova sentenza – In proposito, va ricordato che la Corte Federale d’Appello è giudice di equità rispetto ad un processo, quello sportivo, caratterizzato da connotazioni peculiari. A fronte quindi della difficoltà di determinare in via matematica il danno subìto dalla reclamante (che però deve riconoscersi come certamente sussistente), è ragionevole operare una liquidazione appunto equitativa, come in effetti richiesto (sia pure in via subordinata) dal Parma Calcio 1913 Srl nel proprio atto introduttivo del giudizio e nel reclamo.

In proposito, si deve allora considerare come l’intera vicenda costituisca, di fatto, una indiscussa perdita di chance per il Parma Calcio 1913 Srl. Vero è che l’inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa ha causato per il Parma Calcio 1913 Srl una nuova situazione fattuale che rende meno probabile il conseguimento della medesima utilità che il Parma Calcio 1913 Srl avrebbe invece ottenuto ove l’adempimento vi fosse stato.

La quantificazione del danno liquidabile deve dunque tenere conto dell’evento ingiusto subìto dalla reclamante, senza però perdere di vista il mantenimento in capo al Parma Calcio 1913 Srl della proprietà del calciatore (e dunque di un valore comunque residuo ancora attivo per la parte danneggiata). Ritiene allora la Corte che un tale calcolo – come detto basato su ragioni di equità e sulla non contestabile esistenza in re ipsa di un danno – possa essere operato forfettariamente proprio seguendo i medesimi principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità in materia della già richiamata “perdita di chance” combinati con il principio del “più probabile che non”. Ovvero secondo una regola di giudizio che sia integrata dai dati di comune esperienza.

Tornano allora calzanti gli arresti della Corte di Cassazione che – in ambito civilistico – ammettono come corretta la determinazione equitativa di un danno “quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica” (così Cass. n. 12961 del 14 giugno 2011). In un tale caso, infatti, la perdita di chance “è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla” (così ancora Cass. n. 12961/ 2011 cit.).

Per le medesime ragioni, allora, il giudizio equitativo deve portare ad individuare una percentuale dell’utilità intera che la parte danneggiata avrebbe in astratto potuto conseguire. Una percentuale e non l’intero proprio perché, come già si è detto, si deve anche tenere conto del mantenimento in capo al Parma Calcio 1013 Srl di un valore comunque rappresentato dalla “proprietà” del calciatore (esattamente come avviene secondo il principio del c.d. deprezzamento). La perdita di chance così ricostruita, allora, può equitativamente individuarsi nel caso di specie in una quota pari ad un 10% da calcolarsi sulla somma composta dal solo prezzo fisso di cessione non incassato (3,9 milioni di euro circa), una parte di prezzo teoricamente certo ove la condizione si fosse verificata, più i maggiori costi che il Parma Calcio 1913 Srl potrà sopportare (2,4 milioni di euro di stipendio lordo indicati dalla reclamante) per la permanenza a proprio carico del calciatore per l’annualità 2023/2024.

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