Nel tardo pomeriggio la Regione Liguria ha diramato, annunciandolo in anticipo durante la consulta conferenza stampa presso la Sala Trasparenza di Piazza De Ferrari, una nuova ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte di lunedì 27 aprile e che avrà effetto sul territorio ligure. La fascia oraria per svolgere attività fisica o passeggiate (individuali, a meno che non le si svolgano con membri dello stesso nucleare familiare e abitativo) sarà dalle ore 6 alle ore 22, mentre sarà consentita la vendita ad asporto (su appuntamento) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare.

L’ordinanza si articola su sedici punti, che integralmente potrete trovare nel documento allegato in calce. Nell’elenco sottostante le misure principali, alle quali vanno aggiunti però alcuni dettagli. Riguardo, ad esempio, la possibile apertura dei cimiteri la palla passerà ai sindaci, che saranno “autorizzati a disciplinarne l’apertura nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale“. Inoltre, fino al prossimo 10 maggio, viene confermato che l’orario di chiusura degli esercizi commerciali (alla domenica) dovrà avvenire entro le ore 15, con la giornata dell’1 maggio che vedrà invece chiuse tutti gli esercizi per tutto il giorno.

  1. è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamenti della merce […] Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
  2. resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
  3. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  4. è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale;
  5. è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta: corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6 alle ore 22 ed esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova (che sino al 4 maggio continuerà ad interdire, per ammissione dello stesso sindaco Bucci, la passeggiata di Corso Italia, quelle di Nervi e Voltri, i diversi parchi e Boccadasse, ndr); passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli), dalle ore 6 alle ore 22, nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) ed esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;
  6. è consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale, dalle ore 6 alle ore 22, o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova;
  7. è consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO 0.1. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni: il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita a predetti fini; lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza; in ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione;
  8. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fioristi, di prodotti florovivaistici; 
  9. è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante invaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
  10. è consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
  11. è consentito l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
  12. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene e da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
  13. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove seconde case di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene e da parte del proprietario dell’immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;


IL TESTO DELLA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LIGURIA (27 aprile 2020)

ordinanza regione liguria 26 aprile 2020


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